Venerdì 17 Maggio 2024

Cronaca

Il Tar rigetta il ricorso su ordinanza del sindaco di Pescara Masci di sospensione delle lezioni in presenza nella scuola dell’Infanzia

18/03/2021 - Redazione AbruzzoinVideo
Il Tar rigetta il ricorso su ordinanza del sindaco di Pescara Masci di sospensione delle lezioni in presenza nella scuola dell’Infanzia

Lo comunica il Comune di Pescara. Masci : Sapevo di aver agito con scienza e coscienza

Il tribunale amministrativo regionale, sezione staccata di Pescara, ha rigettato la richiesta di sospensiva, avanzata da alcuni genitori, dell’efficacia dell’ordinanza n. 35, del 13 marzo scorso, con la quale il sindaco di Pescara Carlo Masci ha disposto la proroga dello stop alle lezioni in presenza nelle scuole dell’Infanzia della città di Pescara.

L’ente è stato rappresentato dal Direttore dell’Avvocatura comunale, Avvocato Paola Di Marco. Il giudice amministrativo ha ritenuto il provvedimento impugnato “corredato da congrua e documentata motivazione, in cui si dà contezza delle ragioni per le quali l’apertura degli Asili del comune di Pescara potrebbe determinare aggravamenti dei contagi da Covid 19, tali da pregiudicare ulteriormente e in modo irreversibile la funzionalità delle strutture sanitarie, ormai allo stremo." È quanto si legge in una nota del Comune di Pescara.

"Nel pronunciamento del Tar di ieri mattina, che ha fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 aprile prossimo, viene inoltre specificata la mancanza, nel ricorso presentato, di elementi sufficienti a sostenere un difetto di competenza sindacale nell’adozione della stessa ordinanza. - Continua la nota - Questo in virtù del fatto che già l’art. 118 della Costituzione non nega poteri di rinforzo al sindaco per fronteggiare l’attuale emergenza, così come attribuiti allo stesso dall’art. 54 del Testo unico degli enti locali (TUEL) e, in via speciale, anche dall’art. 32 della Legge 833/78." "L’autorità civica – si sostiene nell’ordinanza – lungi dal surrogarsi a poteri regionali meno restrittivi – appare piuttosto aver rimediato alla profonda criticità territoriale causata dalla saturazione dell’ospedale Santo Spirito, è ciò mediante misure di contenimento straordinarie tese a evitare il collasso del sistema sanitario locale". L’organo di giustizia amministrativa ha precisato, infine, che le previsioni dello stesso Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021, mirate a riconoscere ai soli Presidenti di Regione le iniziative di contenimento, non stabilisce nel contempo alcun divieto di potestà integrativa, nel contesto della pandemia da Covid, da parte dei sindaci."

"Oggi il Giudice ha rigettato la richiesta dei ricorrenti - ha commentato il sindaco Carlo Masci - non concedendo la sospensiva della mia ordinanza, ritenendo quest'ultima assolutamente legittima. In questi giorni sono stato accusato di aver travalicato i miei poteri e aver danneggiato i bambini con le mie scelte. Io ho sempre saputo di aver agito con scienza e coscienza; ora, dopo aver avuto anche il conforto del TAR, sono ancora più tranquillo".

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